ECM E FAD 2019 ISTRUZIONI PER L'USO
DIRITTI ED OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
La formazione continua rappresenta un’opportunità di crescita e uno strumento di sviluppo del percorso professionale del personale sanitario per stare al passo con gli sviluppi del sapere scientifico, diventando un fattore strategico e insostituibile per restare al passo con una Sanità anch’essa in continua evoluzione.
Un’evoluzione che viene seguita parimenti dalle nuove tecniche di aggiornamento formativo, attraverso sistemi di formazione non solo residenziale, ma anche a distanza, cd. FAD, per andare così incontro alle esigenze di tempo dei professionisti sanitari. L’importanza della formazione continua in Sanità è sottolineata anche dal Legislatore nazionale che, nelle parole della recente Legge Gelli, non ne trascura la rilevanza.
Si sottolinea che il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario. Oltre a ciò è necessario considerare quanto contenuto nell’emanando Decreto Attuativo conseguente alla Legge 24/2017, che prevede il diritto di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice verso l’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo ECM per il triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.
DESTINATARI E DECORRENZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni. Per i professionisti appartenenti agli Ordini di cui alla Legge, n. 3 dell' 11 gennaio 2018, in via transitoria ed esclusivamente per il triennio 2017/19 è riconosciuto un criterio di equivalenza tra i crediti CFP e quelli ECM. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP), acquisiti negli anni 2017/2018, è determinato secondo un rapporto di equivalenza: a ciascun credito CFP corrisponde un credito ECM.
L’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
- nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- la Commissione nazionale per la formazione continua, con delibera del 25 luglio 2019, ha deciso di aumentare il valore del bonus crediti assegnato nel triennio 2017-2019 per la sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da 10 a 30 crediti formativi. Pertanto il bonus previsto al paragrafo 3, lettera A della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, relativo alla sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti abilitati di cui alla lettera B) è pari a 30 crediti formativi per il triennio 2017/2019. A tale bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, avrà diritto il professionista sanitario che costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Il bonus complessivo relativo al dossier formativo, individuale e di gruppo, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, come risulta dalle modifiche, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà patte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo, nel secondo o nel terzo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora esso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra
Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
CON QUALI MODALITÀ SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI ECM?
- Convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca, training individualizzato, audit clinico, gruppi di miglioramento (max 60% - 90 crediti);
- Docenza, tutoring, relatore di formazione (max 50% - 75 crediti);
- Formazione residenziale e residenziale interattiva (RES) (senza limiti);
- Formazione a distanza (FAD) (senza limiti);
- Autoformazione (max 20% dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017/2019, al netto dei bonus);
- Pubblicazioni (max 60% unitamente a docenze, tutoring e ricerche);
- Sperimentazioni cliniche (max 60% dell’obbligo formativo individuale)
- Formazione reclutata, con sponsor (max 1/3 – 50 crediti)
RECLUTAMENTO DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’Ente accreditante e al COGEAPS. Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento
LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
La FAD è un'attività di formazione capace di abbattere le barriere spazio-temporali della didattica tradizionale. Permette di raggiungere il discente ovunque si trovi. È questo il vantaggio fondamentale che tale metodologia offre: la completa autonomia nella scelta del luogo e dei tempi da dedicare alla formazione. Elemento essenziale della FAD, come noto, è la verifica della partecipazione al programma da parte dell’utilizzatore e la verifica dell’apprendimento che consente, inoltre, eventuali correzioni della forma con cui i contenuti sono presentati, delle procedure e della strutturazione del programma formativo.
ACCESSO ALLA FORMAZIONE CONTINUA
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo. Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai provider, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.
ESENZIONI ED ESONERI DALL’OBBLIGO ECM
La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il professionista sanitario è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM.GIUSTIFICANO L’ESONERO LE SEGUENTI SITUAZIONI (CHE NON SOSPENDONO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE)
- Frequenza di un corso di specializzazione universitario, di un dottorato di ricerca, di un master universitario;
- Frequenza del corso di formazione in medicina generale;
- Frequenza dei corsi di specializzazione in psicoterapia promossi da Scuole private riconosciute dal MIUR;
- Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento in materia di AIDS.
L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero
SONO INVECE CAUSE DI ESENZIONE LE SEGUENTI SITUAZIONI CHE SOSPENDONO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE:
- Ipotesi di congedo previste dalla Legge sulla tutela della maternità;
- Aspettativa per gravi motivi familiari;
- Richiamo alle armi;
- Incarico di Direttore Sanitario o Direttore Generale in ASL o AOU;
- Cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per cooperazione sanitaria internazionale;
- Permessi per gravi patologie;
- Assenze per malattia.
In presenza di una delle situazioni sopra elencate, il professionista sanitario è invitato ad inoltrare al COGEAPS la segnalazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il periodo temporale, in modo che il COGEAPS possa ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio e ricordando che in presenza di più motivi di esonero o esenzione i periodi si possono cumulare ma non sovrapporre.
Ad esempio, può accadere che un professionista sanitario nell’arco di un triennio non consegua alcun credito ECM perché iscritto ad una scuola di specializzazione universitaria. Ebbene questa è una situazione perfettamente legittima perché la frequenza della specializzazione esonera dall’obbligo ECM.
SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE ECM
L’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che “la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”. Nell’Accordo Stato-Regioni di Novembre 2017 in materia di “Formazione Continua nel Settore Salute” è stato previsto che gli Ordini professionali e le rispettive Federazioni nazionali hanno l’onere di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti con l’emanazione di provvedimenti di competenza (sanzioni) in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. Tutto ciò, fino ad oggi, è rimasto inapplicato, ma, alla luce di quanto sopra descritto, potrà diventare realtà a partire da Gennaio 2020.
La legge prevede, infatti, la possibilità per gli Ordini di comminare sanzioni specifiche per comportamenti specifici, con libertà per l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità. Si rammenta che, nel novembre 2018, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ha confermato la sanzione della sospensione, seppur riducendola da 6 a 3 mesi, comminata dall’Ordine dei medici di Aosta ad un iscritto che non aveva conseguito i crediti ECM per il triennio di competenza, ricordando che “l’obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall’art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 smi e dal sistema di cui all’art. 2, comma 357,1. n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM) (cfr. CCEPS n. 60/2014; id. n. 5/2013)”.
RECUPERO DELL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2014/2016
In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS.
DOSSIER FORMATIVO
Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch’essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati.
AUTO-FORMAZIONE E AUTO-APPRENDIMENTO
E’ stata estesa a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti ECM anche per attività di auto-formazione e auto-apprendimento. Con tali termini si intende:
- l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati;
- la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie non predisposti e distribuiti da provider accreditati.
Nel primo caso (materiale formativo approntato da provider accreditati), deve essere prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al professionista vengono riconosciuti i crediti ECM cui ha diritto, che il provider provvede a comunicare al COGEAPS. Nel secondo caso spetta al professionista autocertificare al COGEAPS le letture effettuate. In questo caso i crediti ECM per auto-formazione non potranno superare il 10% dell’obbligo formativo del triennio.
CERTIFICAZIONE ECM
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.
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